Art. 4.
(Premi assicurativi).

      1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui

 

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all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

          c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione».